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Ragioni giuridiche

Ci sono anzitutto solidissime ragioni giuridiche.
Per l’ordinamento italiano nessun relitto che si trovi in acque territoriali è privo di proprietario: esso è considerato piuttosto una cosa di cui il proprietario ha perso il possesso ma non la proprietà.
Ed è per questo che il codice della navigazione esclude l’acquisto della proprietà della cosa in capo al ritrovatore (nel nostro caso il subacqueo che asporta oggetti o parti del relitto), diversamente da quanto dispone il codice civile.
Per tutti i relitti che si trovano in acque territoriali è prevista la disciplina generale dell’art. 510 del Codice della navigazione che impone al ritrovatore (spontaneo o casuale, perché altra è la fattispecie del recupero contrattuale o autorizzato dall’autorità) due obblighi: denunciare il ritrovamento e consegnare le cose ritrovate al proprietario oppure all’autorità marittima più vicina; la sanzione prevista per il non adempimento di questi obblighi è la reclusione fino a tre anni e una multa di due milioni di lire, in quanto è configurato il reato di appropriazione indebita (art. 1146).
Il secondo comma del 1146 è ancor più interessante perché aumenta di un terzo la pena se chi ha agito appartiene “al personale marittimo e alla gente dell’aria” o è persona addetta “in qualsiasi modo ai servizi di porto o di navigazione” ovvero esercita “una delle attività indicate nell’art. 68”.
Nella fattispecie può rientrarvi il personale che lavora sulle imbarcazioni che accompagnano i subacquei in alcuni centri di immersione.

Dal 1 maggio 2004 è entrato in vigore il D.lgs. 41/2004, il cosiddetto Codice dei beni culturali e del paesaggio, che semplifica la normativa previgente (D.lgs. 490/1999, L. 88/1998). La nuova disciplina distingue beni culturali in senso stretto (beni di interesse artistico storico o etnoantropologico) e in senso ampio (i paesaggi).
Anche i relitti sono o potranno essere sottoposti al nuovo regime.
Se sia stata verificata la sussistenza dell’interesse culturale (art. 12) il relitto è da considerarsi bene culturale ex art. 10 comma 1; per le navi e i galleggianti aventi interesse artistico storico o etnoantropologico (art. 10 comma 4, lett. i) occorrerà una dichiarazione di interesse culturale ex art. 13.
Qualunque sia la fattispecie, chi si impossessa illecitamente di beni culturali appartenenti allo stato (ed appartengono sempre allo stato ex art. 91 le cose indicate nell’art. 10 da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini) è punito con la reclusione fino a tre anni e con una multa da 31 a 516 euro.
In sunto, per la normativa italiana asportare e detenere oggetti o parti di relitti può costare molto caro.        Continua

 
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